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2005-05-04 JURI Emendamenti alla Direttiva sui Brevetti Software
Giornata dell'Unione Bananaria

Presentazione strutturata di emendamenti sottoposti alla decisione sulla direttiva sui brevetti software in JURI il 4 Maggio 2005
  1. Le Chiarificazioni Chiave da apportare alla Direttiva
  2. Emendamenti raggruppati per Argomento
  3. Annotated Links
1. Definizione di "invenzione assistita da elaboratori elettronici":
Una "invenzione assistita da elaboratori elettronici"[, anche inappropriatamente chiamata "invenzione implementata per mezzo di elaboratori elettronici",] è una invenzione per la legislazione brevettuale il cui funzionamento coinvolge l'uso di un apparato programmabile.
2. Definizione di "programma per elaboratore":
Un "elaboratore" è la realizzazione di una macchina astratta che consiste di entità quali sistemi di ingresso/uscita, processore, memoria, memoria di massa e interfacce per scambiare informazioni con sistemi esterni e utenti umani. L'"elaborazione dati" è il calcolo realizzato con componenti astratti di un elaboratore. Un "programma per elaboratore" è una sistema di elaborazione dati che può, se correttamente descritto in un linguaggio adatto, essere eseguito immediatamente da un elaboratore.
3. Oggetti di Prodotto e Rivendicazioni di Processo:
Una invenzione assistita da elaboratori elettronici può essere rivendicata come prodotto, cioè un apparato programmato, o un processo svolto da tale apparato.
4. Esclusione di Rivendicazioni su Programmi:
Una rivendicazione di brevetto su un programma per computer, di per se o su un supporto, non è permessa.
5. Libertà di Stampa:
La pubblicazione o distribuzione di informazioni non può mai costituire una violazione di brevetto.
6. Definizione Negativa di "Settore Tecnologico":
L'elaborazione dati non è un settore tecnologico.
7. Definizione Positiva di "Tecnico" e "Settore Tecnologico":
"Tecnologia" è definito come scienze naturali applicate. Un settore tecnologico è una disciplina delle scienze applicate nella quale la conoscenza è ottenuta da esperimenti con forze controllabili della natura. "Tecnico" significa "appartenente ad un settore tecnologico".
8. Definizione Negativa di "Contributo":
Un miglioramento nell'efficienza dell'elaborazione dati non è un contributo tecnico.
9. Definizione Positiva di "Contributo" e "Invenzione":
Una "invenzione" è un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnologico. Il contributo è il gruppo di caratteristiche per le quali l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme si presuppone differisca dall'esistente (prior art). Il contributo deve essere di tipo tecnico, ovvero, deve contenere caratteristiche tecniche e appartenere ad un settore tecnologico. Senza un contributo tecnico, non vi è materia brevettabile ne invenzione. Il contributo tecnico deve soddisfare a pieno le condizioni per la brevettabilità. In particolare, il contributo tecnico deve essere nuovo e non ovvio ad una persona competente nella materia.
10. Libertà di interoperazione:
Quando l'uso di una tecnica brevettata è necessario per poter assicurare l'interoperabilità, tale uso non è considerato un violazione di brevetto.
[ Amendment Proposals in 2005 > 2005-05-04 JURI Emendamenti alla Direttiva sui Brevetti Software | Definizione di "Invenzione assistita da/implementata per mezzo di Elaboratore Elettronico" | Definire "Tecnico" e "Settore Tecnologico" | Definizione di Contributo Tecnico | Libertà di Stampa | Esenzione dalla Protezione Brevettuale per l'Interoperabilità | Rigetto della Direttiva ]
XHTML 1.0 valido!
http://swpat.ffii.org/papri/europarl0309/amends05/juri0504/index.it.html
© 2005-06-18 (2005-05-04) Hartmut PILCH
versione italiana 2005-04-29 di Simo SORCE