Una "invenzione assistita da elaboratori elettronici"[, anche inappropriatamente chiamata "invenzione implementata per mezzo di elaboratori elettronici",] è una invenzione per la legislazione brevettuale il cui funzionamento coinvolge l'uso di un apparato programmabile.
Un "elaboratore" è la realizzazione di una macchina astratta che consiste di entità quali sistemi di ingresso/uscita, processore, memoria, memoria di massa e interfacce per scambiare informazioni con sistemi esterni e utenti umani. L'"elaborazione dati" è il calcolo realizzato con componenti astratti di un elaboratore. Un "programma per elaboratore" è una sistema di elaborazione dati che può, se correttamente descritto in un linguaggio adatto, essere eseguito immediatamente da un elaboratore.
Una invenzione assistita da elaboratori elettronici può essere rivendicata come prodotto, cioè un apparato programmato, o un processo svolto da tale apparato.
"Tecnologia" è definito come scienze naturali applicate. Un settore tecnologico è una disciplina delle scienze applicate nella quale la conoscenza è ottenuta da esperimenti con forze controllabili della natura. "Tecnico" significa "appartenente ad un settore tecnologico".
Una "invenzione" è un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnologico. Il contributo è il gruppo di caratteristiche per le quali l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme si presuppone differisca dall'esistente (prior art). Il contributo deve essere di tipo tecnico, ovvero, deve contenere caratteristiche tecniche e appartenere ad un settore tecnologico. Senza un contributo tecnico, non vi è materia brevettabile ne invenzione. Il contributo tecnico deve soddisfare a pieno le condizioni per la brevettabilità. In particolare, il contributo tecnico deve essere nuovo e non ovvio ad una persona competente nella materia.